Archivi del giorno: 27 aprile 2012

Come figlia naturale non riconosciuta posso avere l’eredità di mio padre?

Sono nata fuori dal matrimonio, nel senso che mio padre e mia madre non si sono mai sposati, ma in seguito si sono separati. Successivamente mio padre si è rifatto una vita con un’altra donna ed ha avuto altri figli (anche essi fuori dal matrimonio, in quanto anche con la successiva donna non si sposò e non li riconobbe). Nonostante tutto, spesso andavo a casa di mio padre, dove dormivo con gli altri suoi figli finché poi sono cresciuta, mi sono sposata trasferendomi dalla Sicilia a Milano e ho avuto tre figli. Mia madre è deceduta qualche anno dopo la nascita della mia terza figlia. Di mio padre non seppi più nulla, fino a quando qualche anno fa, tornai due giorni in Sicilia e li scoprii che era deceduto e nessuno me lo aveva detto. Il punto è che non sono neanche stata contattata per l’eredità. E mio padre aveva un grosso patrimonio. Ora ho 60 anni e mi chiedevo se nonostante tutto, io abbia il diritto di avere la parte di eredità che mi aspettava in quanto sua figlia naturale ma mai riconosciuta (come gli altri fratelli) e se ho il diritto ad un risarcimento per non essere neanche stata avvertita della sua morte e dei funerali. Quando avevo 14 anni ed ero a casa sua, avevo trovato un suo testamento in cui specificava ciò che mi spettava, ora non so se c’è ancora o se è stato fatto sparire dagli altri fratelli. So solo che io non ho avuto nulla ne sono stata avvertita di nulla, dopo la sua morte. Cosa posso fare o come posso agire?

L’accettazione dell’eredità è l’atto con il quale il delato (nominato all’eredità) manifesta la sua volontà di succedere al de cuius, entrando così in possesso della sua quota ereditaria.

Il successivo art. 480 cod. civ. specifica che “Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni. Il termine decorre dal giorno dell’apertura della successione e, in caso d’istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.“.

Infine, l’art. 566 cod. civ., stabilisce che “Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e naturali, in parti uguali.“.

Fatte queste doverose premesse, si tratta di capire se tu sei stata riconosciuta da tuo papà, acquisendo così lo status di figlia naturale, e se sono trascorsi più o meno di 10 anni dall’apertura della successione.

Se sono trascorsi oltre 10 anni dall’apertura della successione non c’è più nulla che tu possa fare. Se sei stata riconosciuta e non sono ancora decorsi i 10 anni, potrai far valere i tuoi diritti ereditari.

Se non sei stata riconosciuta, come sembri accennare, allora dovrai richiedere il riconoscimento giudiziale della paternità ai sensi dell’art. 269 cod. civ., una volta ottenuto potrai far valere i tuoi diritti successori (sempre entro il termine prescrizionale dei 10 anni). Le prove ematogenetiche si possono fare anche sui cadaveri e, ultimamente, si tratta di accertamenti che si fanno anche abbastanza spesso.

Per quanto concerne, infine, il testamento che hai trovato a 14 anni non pensare subito male perchè tuo padre potrebbe aver deciso di cambiare testamento. Infatti, il testamento può essere sempre modificato oppure distrutto.

In ogni caso, prima di partire con il riconoscimento giudiziale della paternità, puoi inviare una diffida ai tuoi fratelli o comunque a coloro che hanno acquistato la qualità di eredi per vedere se sul punto è possibile riuscire a trovare un accordo che eviti la necessità di proseguire in giudizio.

Lascia un commento

Archiviato in Famiglia, Figli, Successioni

Adozione, assitenti sociali e Tribunale per i Minorenni

Egregio dottore, ho una compagna che è una ragazza madre. All’età di 17 anni è stata violentata da un delinquente della zona e lei non ha voluto riconoscere la paternità. Vivendo a casa dei genitori che l’hanno adottata all’età di 7 anni con una procedura molto anomala nel senso che sia la carta di identità, il certificato di nascita hanno il luogo di nascità diverso. Con atteggiamenti non troppo chiari nei suio confronti al momento di sapere che era incinta l’hanno inviata fuori di casa. Attraverso un barbone della stazione e dopo una sua parente ritorna a casa. Voleva abortire e la madre l’ha proibito; dopo la nascita i suoi genitori si sono affezionati alla bambina e hanno mantenuto un rapporto quasi sereno con la figlia adottiva, la figlia ha iniziato a lavorare come barmar in bar della zona per aiutare sua figlia. Un giorno vengono interpellati dall’assistente sociale che con una imposizione forzata le fa firmare un documento di abbandono a cedere la bambina ai propri genitori. Al momento della comparizione con il giudice la ragazza non è stata avvertita e i genitori hanno avuto la piccola in affidamento temporaneo successivamente l’assistente sociale con il psicologo stanno cercando di capire se la madre è in grado di curare e mandenere la figlia attraverso una relazione da inviare al giudice. I miei questiti sono: 1 – Può questa ragazza difendersi a queste ingiustizie attaccando legalmente l’assistente sociale che imponeva di dare la bimba al padre che vive in carcere con una condanna di spaccio di droga all’ingrosso ed armi con condanne di oltre 18 anni? 2 – Possono i genitori adottivi rubare alla propria figlia la piccola? E da una mia indagine la figlia fu prelevata in Romania da un carcere di massima sicurezza Jilava durante il periodo brutto della Romania senza l’assenso dei genitori e senza una documentazione valida quindi un certificato di nascita con indicazione della maternità e paternità e senza la traduzione dell’ambasciata italiana in Romania. 3 – qual’è l’iter che l’assistente sociale e il psicologo devono fare a convingere il giudice per restituire o togliere la bambina alla madre? Posso come suo compagno dare le mie condizioni economiche e la mia casa (attualmente vive con me) come garanzia? Inoltre, sono dipendente statale (dirigente di biblioteca). Il psicologo ha voluto parlare con me e lei ha capito che esiste una procedura molto strana da parte dell’assistente sociale che anche all’epoca ha seguito l’adozione di questa ragazza madre. Ha chiesto un confronto tra lei e i genitori della ragazza. Intanto non posso sposarla perchè il certificato di nascità è fasullo e il comune non può rilasciare nessuna documentazione inoltre la scuola non può rilasciare nessun titolo acquisito dalla ragazza. Questi genitori hanno causato un danno enorme e non vogliono dare nessun aiuto economico e morale alla ragazza che dopo aver firmato il documento l’hanno inviata via di casa. Dopo il mio intervento di forza attraverso il 113 i polizzioti imponevano di rispettare le condizioni del giudice. Se potete darmi una indicazione come meglio aiutare questa ragazza. In attesa di una vostra risposta sperando che arrivi prima del 29 aprile data di incontro con il psicologo, l’assistente sociale e i suoi genitori avere dei dati da poter contestare, porgo i miei più distinti saluti.

Ti rispondo subito solo per dirTi che la questione è troppo complessa e delicata per essere affrontata in un blog.

Tra l’altro ci sono tante altre cose che dovrei sapere per risponderTi: parli di due vicende che sovrapponi e non è facile capire, da quello che scrivi, come stanno le cose.

Il mio consiglio è che facciate seguire l’intera vicenda da un buon avvocato perchè da soli dubito che ne riuscirete a venire a capo data la complessità delle questioni.

In bocca al lupo.

Lascia un commento

Archiviato in Famiglia