Archivi del giorno: 21 aprile 2014

Mia madre è tenuta a mantenermi?

Gent.mo Avvocato, le scrivo unicamente per sapere se posso citare in giudizio mia madre per mancata corrispondenza nei miei confronti di danaro come mantenimento mio e di mio figlio. Le spiego brevemente… Ho 38 anni sono disoccupata e non per mia volontà ovviamente. Sono madre nubile di un bambino che ha 10 anni. Due anni fa mi sono sposata con un altro uomo che non è il padre biologico di mio figlio ed all’epoca i miei genitori divorziati da circa 2 anni ma non conviventi da più di 17 anni con noi figli (mia madre infatti ha abbandonato noi e mio padre andando via di casa in prima istanza e successivamente lo ha fatto mio padre) avevano stabilito di versare un assegno di mantenimento di € 500 a me e a mio fratello anch’egli con un lavoro precario; mentre mio padre a continuato a mantenere il suo impegno mia madre non l’ha più fatto.Un forte litigio ha interrotto questa pratica per cui lei ha deciso di non darmi più questi soldi. Aggiungo che mio marito ha perso il lavoro a Dicembre dell’anno scorso e ad oggi risulta un disoccupato a tutti gli effetti che non percepisce neanche più l’indennità di disoccupazione. La domanda è: nelle mie condizioni (età, stato civile e nucleo familiare senza reddito) ho il diritto di pretendere legalmente che lei seguiti a versarmi questi soldi oppure no? La ringrazio infinitamente. Distinti saluti

La premessa d’obbligo in questi casi è che in sede di blog si possono fare solo valutazioni sommarie, per sapere cosa fare bisogna sempre rivolersi ad un avvocato per una consulenza in quanto la situazione va affrontata nel dettaglio e concretamente.

Purtroppo non dici la cosa più importante, ossia se questo mantenimento che i tuoi genitori ti versavano deriva da una loro scelta spontanea o da una decisione di un Giudice.

Tuttavia, anche se ci fosse la decisione di un giudice, si potrebbe ritenere che l’obbligo dei tuoi genitori al mantenimento sia cessato nel momento in cui tu figlia adulta ti sei costruita un altro nucleo famigliare a cui si aggiunge il fatto che tu abbia raggiunto un’età tale da poter presumere la capacità di poter provvedere ai tuoi bisogni.

Eventualmente, se la tua situazione è grave si può valutare un tuo diritto agli alimenti.

Ai sensi dell’art. 433 cod. civ.

All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine: 
il coniuge; 
i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; 
i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 
i generi e le nuore; 
il suocero e la suocera; 
i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Il successivo art. 438 cod. civ. precisa che “Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. // Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale. // Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.“.

Ed ancora, l’art. 443 cod. civ. stabilisce che “Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto. // L’autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione. // In caso di urgente necessità, l’autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente l’obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri.

In sostanza, gli alimenti possono essere richiesti solamente da chi versa in stato di bisogno, si riferiscono allo stretto necessario per vivere e colui che è tenuto a versarli può decidere se farlo a mezzo assegno ovvero ospitando presso la propria abitazione la persona che ne ha diritto.

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